Una società automobilistica, precedentemente condannata in via definitiva per l'inquinamento di un terreno da lei venduto, ha tentato un'azione di rivalsa ambientale contro i comuni e altri soggetti ritenuti corresponsabili. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che il precedente giudicato, avendo accertato la responsabilità (anche per omissione) della società, le preclude la possibilità di qualificarsi come 'proprietario non responsabile', requisito essenziale per esercitare la specifica azione di rivalsa prevista dall'art. 253 del Codice dell'Ambiente.
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