Una società conciaria si è vista negare la deducibilità dei costi di ammortamento per l'acquisto di piante ornamentali. L'Amministrazione Finanziaria ha contestato la spesa, ritenendola non inerente all'attività produttiva. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 28778/2024, ha confermato la decisione, ribadendo che l'onere di provare l'inerenza, presupposto fondamentale per la deducibilità costi, spetta sempre al contribuente. Il costo per beni meramente ornamentali non è stato ritenuto strumentale ai ricavi dell'impresa.
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