Un'Azienda Sanitaria ha stipulato un contratto con una Società di Comunicazione per la creazione di un sito web. In primo grado, il Tribunale ha accertato un parziale inadempimento della società. In appello, l'Azienda Sanitaria ha modificato la propria richiesta, domandando la risoluzione del contratto per inadempimento. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda, rilevando che la mancata fornitura dei contenuti scientifici da parte dell'Azienda stessa aveva impedito il completamento del sito. La Cassazione ha confermato la decisione d'appello, stabilendo che chi sceglie di chiedere la risoluzione del contratto in secondo grado rinuncia implicitamente alla sentenza di primo grado sull'adempimento. Di conseguenza, l'Azienda Sanitaria perde la causa e viene condannata a pagare le spese legali.
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