Una società di ristorazione contesta un accertamento induttivo dell'Agenzia delle Entrate, sostenendo che si trattasse di una duplicazione ingiustificata di una verifica precedente. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, affermando la legittimità di una seconda verifica, specialmente se la prima era solo parziale. Ha inoltre chiarito che vizi procedurali, come l'omessa comunicazione dei motivi della verifica, non invalidano automaticamente l'atto se non viene provato un concreto pregiudizio per la difesa del contribuente. La Corte ha infine confermato la validità del metodo di accertamento utilizzato dall'Ufficio.
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