Un imprenditore straniero ricorre in Cassazione lamentando la violazione del suo diritto a un interprete. La Corte dichiara il ricorso inammissibile, stabilendo che il diritto all'interprete non è automatico per chi non è cittadino italiano. La capacità dell'imprenditore di gestire la sua attività, interfacciarsi con clienti e dialogare in italiano con le autorità ha dimostrato la sua comprensione della lingua, rendendo non necessaria la presenza di un traduttore. La decisione sottolinea che tale diritto è subordinato a un'effettiva e accertata incapacità linguistica.
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