Un avvocato ha richiesto la correzione di un'ordinanza per l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese in proprio favore. La Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria, ha qualificato l'istanza come un vero e proprio ricorso, stabilendo che deve essere notificato a tutte le parti del giudizio originario, compresa la stessa società assistita dal legale. Poiché la notifica non era stata effettuata, la Corte ha ordinato di rinnovarla entro 30 giorni, rinviando la trattazione del caso.
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