La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso di un legale riguardante la liquidazione per patrocinio a spese dello Stato. La Corte ha stabilito che il giudice dell'opposizione ha il potere-dovere di acquisire d'ufficio la documentazione necessaria per la decisione, non potendo rigettare la richiesta per la sola mancata produzione dei verbali. Al contempo, ha confermato il divieto di frazionamento abusivo del credito, dichiarando improcedibili i ricorsi separati per attività connesse prive di un interesse processuale distinto.
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