Una società ha impugnato una cartella di pagamento, chiedendo l'applicazione del cumulo giuridico per sanzioni relative a due diverse annualità. La Commissione Tributaria Regionale aveva accolto la richiesta, rideterminando le sanzioni. L'Agenzia delle Entrate ha però fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che la sede per chiedere il cumulo giuridico non fosse l'impugnazione della cartella, ma quella dell'ultimo atto impositivo. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'Agenzia delle Entrate, stabilendo un importante principio procedurale: la richiesta di cumulo va fatta nel giudizio contro l'ultimo avviso di accertamento della serie, non contro la successiva cartella di pagamento. Di conseguenza, la richiesta della società è stata respinta.
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