Un'automobilista ha impugnato una multa ricevuta per sosta in ZTL senza pass, sostenendo che il permesso fosse regolarmente esposto sul parabrezza. Sia il Giudice di Pace sia il Tribunale hanno rigettato il ricorso, dando rilievo al verbale della Polizia Municipale che attestava l'assenza del documento. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la sosta in ZTL senza pass esposto equivale a un accesso abusivo. Inoltre, la semplice affermazione del conducente o la presentazione di un'istanza di autotutela non bastano a smentire il verbale del pubblico ufficiale, che fa piena prova fino a querela di falso. Infine, il ritardo del Comune nel depositare la relazione di servizio non rende l'atto inutilizzabile, poiché tale termine non è perentorio. L'automobilista perde la causa e deve pagare le spese.
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