Il Comune ha contestato a un contribuente l'infedele dichiarazione per alcune aree edificabili ai fini ICI, richiedendo maggiori imposte, sanzioni e interessi sulla base di una delibera comunale che ne stimava il valore di mercato. Il contribuente ha impugnato l'atto, lamentando tra l'altro la mancata comunicazione personale del cambio di destinazione urbanistica dei terreni. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente. I giudici hanno chiarito che l'omessa comunicazione della natura edificabile del terreno non rende nullo l'accertamento, a meno che non si dimostri un concreto pregiudizio al diritto di difesa. Inoltre, il Piano Urbanistico Comunale è un atto pubblico liberamente conoscibile, il che giustifica l'applicazione di sanzioni e interessi per il mancato adeguamento dell'imposta.
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