L'INPS ha richiesto a un avvocato l'iscrizione alla Gestione Separata per l'attività professionale svolta, nonostante i redditi fossero inferiori alle soglie minime previste per l'iscrizione alla Cassa Forense. La Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente previdenziale poiché non aveva contestato tutte le ragioni della decisione di primo grado. La Corte di Cassazione ha confermato questa pronuncia, dichiarando inammissibile il ricorso dell'INPS. I giudici hanno ribadito che, se una sentenza si fonda su più ragioni autonome, il ricorrente deve contestarle tutte efficacemente, pena l'inammissibilità dell'intero gravame. Di conseguenza, l'avvocato non è tenuto a versare i contributi richiesti dall'ente previdenziale.
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