Il Contribuente ha impugnato un'intimazione di pagamento, sostenendo di non aver mai ricevuto la cartella esattoriale originaria relativa all'IVA. I giudici di merito hanno invece accertato che l'atto era stato regolarmente consegnato al portiere dello stabile, con successivo invio della raccomandata informativa. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del cittadino, dichiarandolo inammissibile. La Suprema Corte ha chiarito che la notifica della cartella di pagamento effettuata tramite consegna al portiere è pienamente valida se seguita dall'invio di una raccomandata semplice informativa. Inoltre, il ricorso è stato ritenuto carente poiché il Contribuente non ha trascritto integralmente le relate di notifica contestate, violando l'obbligo di specificità del ricorso. Di conseguenza, il fisco ha vinto la causa e il Contribuente dovrà pagare le spese legali.
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