Il Gestore del Servizio ha richiesto alla Società Utente il pagamento di una fattura per lo smaltimento dei rifiuti. La Società Utente ha contestato la richiesta davanti al giudice tributario, ritenendola un'imposizione fiscale illegittima. Il Gestore ha eccepito il difetto di giurisdizione, sostenendo che la somma richiesta costituisse una TARI corrispettiva, avente natura privatistica e non tributaria. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Gestore, stabilendo che la TARI corrispettiva, basata sulla misurazione puntuale dei rifiuti conferiti, ha natura di corrispettivo contrattuale. Di conseguenza, le controversie relative a questa tariffa spettano alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quello tributario. La sentenza d'appello è stata cassata senza rinvio.
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