L'Azienda ha impugnato la richiesta dell'Ente Previdenziale per il pagamento di oltre 73.000 euro a titolo di contributi di mobilità. L'Azienda sosteneva l'avvenuta prescrizione dei contributi previdenziali, affermando che il termine quinquennale fosse decorso prima delle diffide di pagamento. La Corte d'Appello ha invece stabilito che, data la rateizzazione del debito, il termine partiva dalla scadenza dell'ultima rata (16 marzo 2006), rendendo tempestive le diffide del 2009 e 2010. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che stabilire se l'Azienda avesse o meno beneficiato della rateizzazione è una valutazione di fatto riservata ai giudici di merito, non riesaminabile in sede di legittimità. Di conseguenza, l'Azienda perde la causa e deve pagare i contributi e le spese legali.
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