Una dipendente pubblica si assentava ripetutamente dal luogo di lavoro senza giustificazione dopo aver registrato la presenza col badge. A seguito dell'accertamento di 53 uscite illecite, la lavoratrice patteggiava la pena penale e affrontava il licenziamento, chiudendo la vertenza giuslavoristica con un accordo transattivo. La Corte dei Conti condannava comunque la donna a risarcire undicimila euro per il disservizio provocato e la lesione della reputazione dell'ente. La dipendente proponeva ricorso per Cassazione, sostenendo che l'accordo transattivo escludesse il potere del giudice contabile. Le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la piena autonomia tra la causa civile di lavoro e il giudizio contabile. La transazione sul rapporto d'impiego non cancella infatti la responsabilità per danno erariale da assenteismo.
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