L'Ente Pubblico territoriale ha revocato l'accreditamento per corsi di formazione a un ente privato. Successivamente, l'ente pubblico ha pagato all'ente privato somme dovute per attività pregresse a seguito di una vertenza civile. La Procura ha accusato il Presidente dell'ente privato del reato di peculato e di autoriciclaggio per essersi appropriato di tali somme. I giudici hanno assolto l'imputato perché il fatto non sussiste. La Corte di Cassazione ha confermato l'assoluzione. Quando l'ente ha incassato il denaro, la qualifica pubblicistica era cessata e le somme costituivano un mero corrispettivo privatistico non vincolato a scopi pubblici.
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