Una società S.r.l. ha impugnato un avviso di accertamento induttivo con cui l'Agenzia delle Entrate aveva ricostruito i suoi ricavi per l'anno 2008 basandosi sui dati del 2005. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità dell'operato dell'Ufficio. La decisione sottolinea che la mancata esibizione delle scritture contabili da parte del contribuente giustifica il ricorso a presunzioni anche "super-semplici". Inoltre, la Corte ha dichiarato inammissibili quasi tutti i motivi di ricorso per carenze procedurali, come la mescolanza di diverse censure e la mancata specificità delle doglianze, ribadendo il rigore formale richiesto per l'impugnazione in sede di legittimità.
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