L'Ex Moglie richiede la restituzione della propria quota del ricavato della vendita di un immobile cointestato, trattenuto dall'Ex Marito. Perso il giudizio di primo grado, la donna notifica l'atto di appello nei termini, ma omette l'indicazione della data di udienza. Notifica successivamente un secondo atto completo, ma oltre il termine breve di impugnazione. La Corte d'Appello dichiara il ricorso tardivo. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso e stabilisce che la rinnovazione della citazione in appello sana il vizio formale con effetto retroattivo (ex tunc). Risultando la prima notifica tempestiva, l'impugnazione è valida e la causa torna ai giudici di secondo grado.
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