Una docente ha chiesto alla Scuola per l'Europa di Parma il pagamento di differenze retributive. La Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile l'appello della scuola perché presentato tramite l'Avvocatura dello Stato, ritenendo che l'istituto non fosse un'amministrazione statale. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso della scuola, stabilendo che la Scuola per l'Europa di Parma è a tutti gli effetti un'istituzione scolastica statale. Di conseguenza, spetta ad essa il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato senza necessità di specifiche autorizzazioni. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio per un nuovo esame del merito.
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