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Art. 358 Codice Penale — Sezione Settima Penale

Altri anni per Art. 358 Codice Penale

Violenza o minaccia a pubblico ufficiale: carcere e cure negate
Un detenuto all'interno di un istituto penitenziario ha rivolto gravi minacce all'infermiera mentre la donna tentava di prestargli cure mediche. La difesa ha chiesto di considerare l'episodio come una semplice minaccia ordinaria verso un privato cittadino. La Corte di Cassazione ha rigettato la tesi difensiva confermando la condanna per il delitto di violenza o minaccia a pubblico ufficiale. I giudici hanno chiarito che il personale sanitario in carcere svolge una funzione pubblica a tutela della salute. L'aggressione verbale finalizzata a ostacolare l'attività sanitaria configura un reato contro la pubblica amministrazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato l'imputato al pagamento delle spese legali e di una somma alla cassa delle ammende.
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Rifiuto di fornire le proprie generalità: condannati i passeggeri
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 150 euro di ammenda per due passeggeri colpevoli del reato di rifiuto di fornire le proprie generalità a un capotreno durante un controllo dei biglietti. I passeggeri avevano impugnato la sentenza del Tribunale di Brindisi, sostenendo un difetto di motivazione e chiedendo il riconoscimento della particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili, rilevando che i giudici di merito avevano ampiamente dimostrato la responsabilità dei soggetti, i quali comprendevano perfettamente la lingua italiana e avevano opposto un netto rifiuto alla richiesta del pubblico ufficiale. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati anche al pagamento delle spese processuali e di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
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Incaricato di pubblico servizio: la Cassazione condanna i pescatori
Due pescatori abusivi, sorpresi a pescare in un'area marina protetta, hanno aggredito un dipendente del consorzio di gestione che cercava di fermarli. I pescatori hanno contestato la qualifica della vittima e le lesioni causate. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, confermando che il dipendente, avendo compiti di controllo e segnalazione alla Capitaneria, riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Incaricato di pubblico servizio: protetti i tecnici della luce
I Ricorrenti sono stati condannati per il reato di resistenza a pubblico ufficiale dopo aver minacciato di morte i tecnici dell'Enel che stavano procedendo al distacco del contatore elettrico. La difesa ha sostenuto che i tecnici non potessero essere considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, trattandosi di attività puramente materiale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, confermando che il dipendente Enel addetto al controllo e al distacco dell'utenza è un incaricato di pubblico servizio, poiché svolge un'attività intellettiva e valutativa strumentale all'erogazione dell'energia elettrica. Di conseguenza, i Ricorrenti hanno perso la causa e sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Peculato del responsabile utenza: Cassazione conferma
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un responsabile del settore utenza di un Ente Regionale per l'Abitazione Pubblica, condannato per il reato di peculato. Secondo la Corte, l'appropriazione di somme versate dagli utenti integra il delitto, poiché il ruolo ricoperto, implicando poteri certificativi e non essendo meramente manuale, ha rilievo pubblicistico.
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