Una professionista legale impugnava una richiesta di pagamento per contributo unificato relativo a un'istanza di sospensiva in appello. La Corte di Cassazione ha chiarito che il contributo unificato per la sospensiva è dovuto quando l'istanza dà avvio a un sub-procedimento autonomo e urgente. Tuttavia, ha accolto il ricorso in parte, annullando la condanna alle spese di primo grado a favore della Cancelleria, in quanto quest'ultima non si era costituita in giudizio.
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