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Art. 351 Codice di Procedura Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 351 Codice di Procedura Civile

Inammissibilità ricorso in Cassazione: ordinanza provvisoria non impugnabile
Un cittadino (il Ricorrente) ha proposto un ricorso in Cassazione contro un'ordinanza della Corte d'Appello. Questa ordinanza aveva dichiarato ammissibile un appello principale e sospeso l'esecutività di una sentenza di primo grado, originata da un'azione possessoria su un immobile. Il Ricorrente lamentava la mancata motivazione e la violazione del diritto di difesa. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso in Cassazione. Ha chiarito che le ordinanze di ammissibilità dell'appello e di sospensione dell'esecutività non sono definitive, ma provvisorie. Pertanto, non possono essere oggetto di ricorso straordinario per cassazione, in quanto non incidono in modo irreversibile sui diritti delle parti.
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Inammissibilità dell’appello: stop al ricorso dell’ente pubblico
Una Pubblica Amministrazione ha contestato il debito residuo derivante da un appalto pubblico per la costruzione di un polo natatorio. Il credito era stato ceduto a un istituto bancario. Il tribunale ha accertato l'efficacia della cessione e ridotto solo in parte l'importo dovuto. L'ente pubblico ha impugnato la decisione per ridiscutere i calcoli economici, chiedendo contestualmente la sospensione dell'esecutività della sentenza. La corte d'appello ha chiuso il giudizio alla prima udienza con una pronuncia sommaria. I giudici hanno dichiarato l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza delle doglianze dell'amministrazione. La Corte di Cassazione ha confermato la validità della procedura seguita dai giudici di secondo grado. L'ordinanza rapida resta valida anche se discussa insieme all'istanza di sospensiva. La Pubblica Amministrazione ha perso il ricorso e deve pagare il credito accertato.
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