La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un condomino che chiedeva la rimozione di una canna fumaria installata sulla facciata da un'attività commerciale. La Corte ha stabilito che tale installazione rientra nel legittimo uso delle parti comuni del condominio, disciplinato dall'art. 1102 c.c., e non costituisce una servitù che richiederebbe l'unanimità. L'uso è consentito a condizione che non alteri la destinazione del bene e non impedisca il pari uso agli altri condomini, respingendo di conseguenza la richiesta di risarcimento danni.
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