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Art. 35-ter ord. pen.

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Semilibertà per reati ostativi: risarcimento o debito erariale
Il Tribunale di Sorveglianza dichiarava inammissibile la richiesta di semilibertà presentata da un detenuto condannato all'ergastolo per reati di mafia. Il rifiuto si basava sul mancato adempimento delle obbligazioni civili, nonostante al detenuto fosse stato riconosciuto un indennizzo dello Stato per condizioni detentive inumane. La Corte di Cassazione ha annullato la decisione, stabilendo che occorre verificare se tale indennizzo sia stato effettivamente incassato o se sia stato compensato d'ufficio con i debiti per le spese processuali. Se vi è stata compensazione, il mancato pagamento non è imputabile al detenuto. Pertanto, la richiesta di semilibertà per reati ostativi deve essere nuovamente valutata.
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Spazio minimo in cella: il letto singolo va sempre sottratto
Il Detenuto ha richiesto un risarcimento per aver scontato la pena in celle sovraffollate. Il Tribunale di Sorveglianza ha rigettato parzialmente la domanda, includendo nel calcolo della superficie disponibile lo spazio occupato dal letto singolo. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Detenuto, stabilendo che per determinare lo spazio minimo in cella (pari a tre metri quadrati a persona) occorre sottrarre anche la superficie occupata dal letto singolo. Questo arredo, infatti, riduce lo spazio calpestabile necessario al movimento. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato la decisione precedente e ha ordinato un nuovo esame del caso.
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Risarcimento per detenzione disumana: salvo il ricorso errato
Il Detenuto ha richiesto il risarcimento per detenzione disumana a causa dello spazio ridotto, inferiore a tre metri quadrati, nella sua cella. Il Magistrato di sorveglianza ha rigettato la richiesta dopo un'udienza in contraddittorio. La difesa ha impugnato la decisione proponendo ricorso. La Corte di Cassazione, applicando il principio del favor impugnationis, ha stabilito che l'atto, pur se erroneamente qualificato come ricorso diretto, deve essere convertito in reclamo. Di conseguenza, la Suprema Corte ha trasmesso gli atti al competente Tribunale di sorveglianza per l'esame nel merito, salvando il diritto del detenuto a far valere le proprie ragioni.
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Trattamento inumano o degradante: no a ricorsi di puro fatto
Il Detenuto ha richiesto un risarcimento per aver subito un trattamento inumano o degradante durante la sua carcerazione, lamentando celle sovraffollate e prive di spazio vitale. Il Tribunale di sorveglianza ha accolto solo parzialmente la domanda. Il Detenuto ha quindi proposto ricorso in Cassazione, contestando la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito in merito alla luminosità e allo spazio delle celle. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in questa materia, il ricorso è ammesso solo per violazione di legge e non per contestare questioni di fatto già ampiamente valutate. Di conseguenza, Il Detenuto perde la causa e viene condannato a pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Trattamento inumano e degradante: negata l’acqua calda in cella
Il Detenuto ha proposto ricorso lamentando un presunto trattamento inumano e degradante durante la sua carcerazione in diversi istituti penitenziari. La contestazione riguardava principalmente l'assenza di acqua calda nei bagni delle celle e le precarie condizioni igieniche. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la mancanza di acqua calda nella singola cella non viola i diritti del detenuto, purché sia garantita l'acqua fredda corrente in cella e l'accesso quotidiano a docce calde nei locali comuni. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Trattamento disumano e degradante: la Cassazione nega i danni
Il Detenuto ha proposto ricorso lamentando un trattamento disumano e degradante durante la carcerazione a Spoleto e L'Aquila. Le sue lamentele riguardavano l'assenza di una porta divisoria tra i servizi igienici e la camera di pernottamento, oltre alla presenza di uno spioncino nel bagno che violava la sua riservatezza. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno confermato che la sorveglianza tramite spioncino risponde a esigenze di sicurezza e che la riservatezza era comunque garantita dal fatto che la cella fosse singola. Inoltre, le dimensioni e la ventilazione della cella rispettavano gli standard igienico-sanitari. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla cassa delle ammende.
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Impugnazione a mezzo posta: conta la spedizione non la ricezione
Il Tribunale di Sorveglianza dichiarava inammissibile per tardività il reclamo proposto dall'Amministrazione Pubblica contro un provvedimento favorevole al Detenuto. Il Tribunale calcolava la scadenza basandosi sulla data di ricezione dell'atto in cancelleria. L'Amministrazione ricorreva in Cassazione, sostenendo che l'atto era stato spedito via posta raccomandata prima della scadenza dei quindici giorni previsti. La Suprema Corte accoglie il ricorso, stabilendo che per l'impugnazione a mezzo posta la data fondamentale è quella di spedizione e non quella di ricezione. Di conseguenza, la Cassazione annulla l'ordinanza e rinvia al Tribunale per l'esame nel merito.
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Trattamento disumano e degradante: risarcimento tra spazi e prove
Il Detenuto ha richiesto i rimedi risarcitori per aver subito un trattamento disumano e degradante durante la carcerazione in diversi istituti, lamentando spazi ridotti (tra i 3 e i 4 metri quadrati), mancanza d'acqua e riscaldamento. Il Tribunale di Sorveglianza ha accolto la domanda, riducendo la pena. Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso. La Corte di Cassazione ha chiarito che, per spazi tra i 3 e i 4 metri quadrati, il giudice deve compiere una valutazione multifattoriale e globale, considerando anche la brevità della detenzione e i fattori compensativi. Per questo motivo, la Corte ha annullato la decisione limitatamente ai dodici giorni trascorsi a Rebibbia, ordinando un nuovo esame, mentre ha confermato il resto del provvedimento, ribadendo che spetta all'Amministrazione smentire le allegazioni precise del detenuto.
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Ristoro per detenzione inumana: negato se c’è già un giudicato
Il Tribunale di sorveglianza ha parzialmente respinto la richiesta di un detenuto volta a ottenere il ristoro per detenzione inumana a causa di disservizi idrici e riscaldamento inefficiente in carcere. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del detenuto. La Corte ha chiarito che il giudicato esecutivo impedisce di riproporre questioni già decise, a meno che non sopravvengano fatti nuovi. Una diversa decisione del giudice su un altro detenuto in condizioni simili non costituisce un fatto nuovo, ma solo una differente valutazione soggettiva. Inoltre, le contestazioni sui disservizi idrici e sulla violazione della privacy per la presenza di uno spioncino nel bagno sono state ritenute generiche e prive di autosufficienza. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Rimedio risarcitorio: no a nuove domande in appello
Il Detenuto ha richiesto il rimedio risarcitorio per le condizioni di sovraffollamento subite in diversi istituti di pena. Il Tribunale di Sorveglianza ha rigettato parzialmente la domanda. Il Detenuto ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un errato calcolo dello spazio minimo in cella e la mancata valutazione della detenzione in un ulteriore carcere. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che le contestazioni sul calcolo dello spazio riguardano il merito e non la violazione di legge. Inoltre, non e possibile introdurre per la prima volta davanti al Tribunale di Sorveglianza questioni nuove, come la detenzione in un altro carcere non contestata inizialmente, a causa del carattere devolutivo del procedimento. Il ricorrente e stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Risarcimento per disumana detenzione: lo Stato perde il ricorso
Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso contro la decisione che riconosceva a un detenuto una riduzione della pena di 277 giorni e un indennizzo economico per aver subito condizioni di detenzione degradanti in diversi istituti penitenziari. Il Ministero contestava il calcolo dello spazio minimo in cella e la mancata valutazione dei fattori compensativi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando il diritto del detenuto al risarcimento per disumana detenzione. La Corte ha chiarito che il calcolo dello spazio deve sottrarre gli ingombri fissi e che i fattori compensativi devono coesistere tutti insieme se lo spazio scende sotto i tre metri quadrati. Inoltre, i motivi di ricorso del Ministero sono stati giudicati troppo generici.
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Spazio minimo in cella: lo Stato perde contro il detenuto
Il Ministero della Giustizia ha impugnato la decisione che riconosceva a un detenuto la riduzione della pena e un indennizzo economico per aver subito condizioni di detenzione degradanti in vari istituti penitenziari. Il Ministero contestava il calcolo dello spazio minimo in cella e la mancata valutazione dei fattori compensativi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che il calcolo dello spazio minimo in cella deve escludere gli arredi fissi e che, sotto i tre metri quadrati, i fattori compensativi devono coesistere tutti insieme (breve durata, condizioni dignitose e attività esterne). Il detenuto ottiene quindi definitivamente lo sconto di pena.
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Rimedi risarcitori per detenzione inumana: negati senza prove
Il Detenuto ha richiesto i rimedi risarcitori per detenzione inumana a causa del sovraffollamento subito in diversi istituti penitenziari. Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto parzialmente la domanda per la genericità delle accuse e la mancanza di prove specifiche sui fattori negativi della detenzione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il richiedente deve indicare con precisione i fatti materiali e i singoli istituti in cui è avvenuta la violazione. Inoltre, lo spazio in cella tra i tre e i quattro metri quadrati non fa scattare automaticamente il risarcimento se vi sono fattori compensativi positivi, come le attività all'aperto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Rimedio risarcitorio per detenzione inumana: nessun limite di tempo
Il Detenuto ha richiesto il rimedio risarcitorio per detenzione inumana subito durante la custodia cautelare tra il 2010 e il 2013. Il Tribunale di Sorveglianza ha dichiarato inammissibile la richiesta per decorrenza del termine di sei mesi. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Detenuto, stabilendo che per la custodia cautelare sofferta nel medesimo procedimento della pena in esecuzione si applica la riduzione della pena (rimedio in forma specifica) senza alcun termine di decadenza. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il caso per un nuovo esame.
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Risarcimento per sovraffollamento: negato se la cella ha 3 mq
Il Detenuto ha richiesto un risarcimento per sovraffollamento lamentando di aver scontato la pena in condizioni disumane all'interno della Casa circondariale di Pavia. Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto la domanda poiché la relazione tecnica del carcere ha dimostrato che l'uomo disponeva di almeno tre metri quadrati di spazio libero all'interno della cella. Il Detenuto ha proposto ricorso in Cassazione, contestando la valutazione dei giudici di merito. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che la valutazione dello spazio minimo era corretta e non illogica. Di conseguenza, il ricorrente ha perso la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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Spazio minimo in cella: la Cassazione tutela la dignità
Il Detenuto ha proposto reclamo per ottenere i rimedi risarcitori previsti dall'articolo 35-ter dell'ordinamento penitenziario, lamentando la violazione dello spazio minimo in cella durante la detenzione nei carceri di Oristano e Taranto. Il Tribunale di Sorveglianza ha rigettato la richiesta ritenendo lo spazio superiore a 3 metri quadrati, senza però detrarre l'ingombro del letto singolo e ignorando altre gravi carenze, come la mancanza di una porta per il bagno. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Detenuto, annullando il provvedimento. I giudici hanno stabilito che la motivazione del Tribunale era carente, poiché non ha valutato l'impatto degli arredi fissi e la mancanza di adeguati fattori compensativi, rimandando il caso per un nuovo esame.
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Spazio minimo detentivo: cella piccola ma risarcimento negato
Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto la richiesta di risarcimento avanzata da Il Detenuto per le presunte condizioni di sovraffollamento subite in carcere. Il ricorrente lamentava un errore nel calcolo dello spazio minimo detentivo, sostenendo che la superficie a sua disposizione fosse inferiore a quella minima consentita dalla legge. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che, quando lo spazio pro-capite è compreso tra tre e quattro metri quadrati, l'eventuale ristrettezza può essere compensata da fattori positivi. Nel caso specifico, il regime a celle aperte, la possibilità di svolgere attività lavorative e l'accesso quotidiano alle docce comuni hanno escluso la violazione dei diritti del detenuto.
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Rimedi risarcitori: negato lo sconto di pena per il passato
Un detenuto ha richiesto i rimedi risarcitori per sovraffollamento carcerario in relazione a diversi periodi di detenzione. Per i periodi antecedenti al 2021, la Cassazione ha ritenuto la domanda inammissibile a causa di un'interruzione di oltre sei mesi rispetto alla detenzione attuale, escludendo la possibilità di chiedere la riduzione della pena per carcerazioni pregresse e slegate. Per il periodo successivo al 2023, la Corte ha respinto il ricorso poiché le nuove lamentele igienico-sanitarie non potevano essere sollevate per la prima volta in sede di reclamo. Inoltre, lo spazio minimo pro capite non è mai sceso sotto i tre metri quadrati e la presenza di fattori compensativi, come le ore di libertà e il lavoro, ha escluso trattamenti inumani. La Suprema Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese.
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Compensazione risarcimento detenuto: lo Stato sconta la multa
Un detenuto ottiene un indennizzo di circa 3.500 euro per aver subito condizioni di detenzione disumane. Il Ministero della Giustizia chiede la compensazione risarcimento detenuto con un debito di 2.800 euro che l'uomo deve allo Stato per una multa penale mai pagata. Il Tribunale di sorveglianza nega la compensazione, ritenendo che lo Stato debba prima presentare una certificazione dell'Ufficio Recupero Crediti per dimostrare la certezza del debito. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del Ministero: per dimostrare che il credito dello Stato è certo, liquido ed esigibile basta l'ordine di esecuzione della Procura. La decisione viene annullata con rinvio per ricalcolare le somme.
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Detenzione Inumana: Risarcimento Negato per Termine di Decadenza
La Corte di Cassazione ha negato il risarcimento a un ex detenuto per le condizioni di detenzione inumana subite. La richiesta riguardava un periodo di carcerazione terminato prima dell'entrata in vigore della legge che ha introdotto il rimedio (d.l. 92/2014). La Corte ha stabilito che, in questi casi specifici, la domanda doveva essere presentata entro un termine di decadenza detenzione inumana di sei mesi. Poiché il ricorrente ha agito oltre questo limite temporale, ha perso definitivamente il diritto al risarcimento. La sentenza sottolinea l'importanza di rispettare le scadenze legali.
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