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Art. 35-ter ord. pen.

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Trattamento disumano e degradante: freddo in cella non basta
Il Detenuto ha proposto ricorso per Cassazione contestando il rigetto parziale della richiesta di risarcimento per le condizioni della sua carcerazione. Egli lamentava la mancanza di riscaldamento, scarsa igiene, poca luce e ridotta privacy nei servizi igienici. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che lo spazio individuale superava i tre metri quadrati e che l'assenza temporanea di riscaldamento costituisce un mero disagio. Tale carenza, se valutata nel contesto di una detenzione complessivamente dignitosa, non integra un trattamento disumano e degradante. Inoltre, in questa materia il ricorso è ammesso solo per violazione di legge e non per vizio di motivazione.
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Rimedi risarcitori per detenzione inumana: no a ricorsi generici
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un detenuto che chiedeva i rimedi risarcitori per detenzione inumana a causa delle pessime condizioni igieniche e del malfunzionamento dei servizi idrici del carcere. Il Tribunale di sorveglianza aveva già respinto la domanda poiché tali specifiche lamentele erano state sollevate solo in sede di appello, mentre l'istanza iniziale era del tutto generica. I giudici di legittimità hanno confermato che la presunzione di veridicità delle dichiarazioni del detenuto non può colmare la totale mancanza di dettagli nell'atto introduttivo. Di conseguenza, il detenuto perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Spazio minimo in cella: cella stretta ma risarcimento negato
Il Detenuto ha proposto ricorso lamentando condizioni di detenzione inumane nel carcere di Napoli Secondigliano. Nonostante disponesse di uno spazio individuale di 3,53 metri quadrati, lamentava l'assenza di bidet e di aerazione nel bagno. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che, quando lo spazio minimo in cella è compreso tra tre e quattro metri quadrati, eventuali carenze igieniche possono essere compensate da fattori positivi. Nel caso specifico, la presenza di una grande finestra apribile, la possibilità di fare docce frequenti e le ore trascorse fuori dalla cella costituiscono fattori compensativi sufficienti a escludere la violazione dei diritti fondamentali. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Risarcimento per detenzione disumana: la Cassazione salva il ricorso
Un detenuto ha richiesto il risarcimento per detenzione disumana a causa delle condizioni subite in carcere. Il Magistrato di Sorveglianza ha respinto l'istanza e il detenuto ha presentato ricorso direttamente in Cassazione. La Suprema Corte ha chiarito che non è possibile ricorrere direttamente in Cassazione contro tale decisione, dovendosi prima proporre reclamo al Tribunale di Sorveglianza. Tuttavia, applicando il principio di conservazione dell'impugnazione, la Corte ha riqualificato il ricorso come reclamo e ha trasmesso gli atti al Tribunale competente, salvando l'azione del detenuto.
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Calcolo dello spazio minimo in cella: letto singolo incluso
Il Detenuto ha presentato una nuova richiesta di risarcimento per le condizioni di sovraffollamento subite in carcere, sostenendo che un recente cambio di orientamento dei giudici imponesse di escludere il letto singolo dal calcolo dello spazio calpestabile. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che il letto singolo non riduce la libertà di movimento come una parete. Di conseguenza, lo spazio occupato dal letto singolo non va sottratto dal calcolo dello spazio minimo in cella, fissato a tre metri quadrati. Il Detenuto perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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Trattamento inumano e degradante: no al risarcimento se c’è luce
Il Tribunale di Sorveglianza di Palermo ha respinto la richiesta di risarcimento avanzata da un detenuto per le condizioni della sua carcerazione ad Agrigento. Il detenuto ha proposto ricorso in Cassazione lamentando un trattamento inumano e degradante. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che le condizioni di detenzione non hanno superato la soglia del trattamento inumano e degradante grazie a diversi fattori compensativi. Tra questi, uno spazio vitale tra i 3 e i 4 metri quadri, la condivisione della cella con un solo compagno, otto ore al giorno fuori dalla camera, luce naturale, servizi igienici riservati e il clima mite del luogo che ha attenuato la mancanza di riscaldamento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Spazio minimo vitale in carcere: no al risarcimento ripetuto
Il Detenuto ha richiesto un indennizzo per aver espiato la pena in condizioni di sovraffollamento carcerario a Padova. Il Tribunale di Sorveglianza ha dichiarato inammissibile la domanda perché identica a una precedente già respinta. Il ricorrente ha impugnato la decisione sostenendo che una successiva sentenza delle Sezioni Unite costituisse un elemento di novità idoneo a superare il blocco della decisione precedente. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la pronuncia delle Sezioni Unite non ha introdotto criteri nuovi sul calcolo dello spazio minimo vitale in carcere, ma ha solo confermato l'orientamento consolidato che esclude i letti a castello dal computo. Di conseguenza, in assenza di reali novità, opera la preclusione del giudicato esecutivo.
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Trattamento carcerario inumano: indennizzo anche con cella aperta
La Corte di Cassazione ha confermato il diritto di un ex detenuto a ricevere un indennizzo di oltre 7.000 euro per aver subito un trattamento carcerario inumano. L'uomo è stato ristretto per ben 878 giorni in una cella con uno spazio individuale di appena 2,6 metri quadrati, inferiore alla soglia minima di tre metri quadrati. Il Ministero della Giustizia ha contestato la decisione, sostenendo la presenza di fattori compensativi come la custodia aperta e le attività lavorative. Tuttavia, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che la lunga durata della detenzione impedisce di considerare compensate le gravose limitazioni di spazio.
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Divieto di reformatio in peius: tutelato lo sconto di pena
Il caso riguarda un detenuto che ha richiesto lo sconto di pena per aver subito condizioni di carcerazione disumane. Il Magistrato di sorveglianza ha accolto parzialmente la domanda, riconoscendo settantasette giorni di riduzione. Il detenuto ha proposto reclamo per ottenere un beneficio maggiore. Tuttavia, il Tribunale di sorveglianza, senza alcuna impugnazione da parte del Pubblico Ministero, ha ridotto lo sconto di pena a soli sette giorni. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del detenuto, stabilendo che il procedimento di reclamo ha natura di impugnazione. Di conseguenza, si applica rigorosamente il divieto di reformatio in peius, che impedisce al giudice di secondo grado di peggiorare la situazione del ricorrente in assenza di un ricorso della pubblica accusa. La sentenza è stata annullata con rinvio.
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Spazio minimo detentivo: quando la cella non è disumana
Il Detenuto ha richiesto una riduzione della pena per aver subito condizioni di carcerazione degradanti, lamentando l'insufficienza dello spazio individuale nella sua cella. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione del Tribunale di sorveglianza. I giudici hanno chiarito che lo spazio minimo detentivo di tre metri quadrati deve essere calcolato sulla superficie calpestabile, escludendo i servizi igienici e i mobili fissi come i letti a castello. Nel caso specifico, il ricorrente disponeva di 3,69 metri quadrati di spazio calpestabile individuale e poteva trascorrere otto ore al giorno fuori dalla cella. Di conseguenza, non si è verificata alcuna violazione dei diritti fondamentali del detenuto, che è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Spazio minimo pro capite in cella: no a sconti teorici
Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto la richiesta di risarcimento di un detenuto per presunto sovraffollamento carcerario. Il calcolo dello spazio minimo pro capite, al netto di arredi fissi e letti a castello, superava infatti i tre metri quadrati. Il detenuto ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che si dovesse detrarre anche la superficie occupata da eventuali letti singoli inamovibili. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il ricorrente non ha dimostrato la presenza effettiva di letti singoli nella sua cella, formulando una contestazione puramente astratta. Di conseguenza, il detenuto perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Trattamento inumano e degradante: quando il freddo è solo disagio
Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto il reclamo di un detenuto che lamentava un trattamento inumano e degradante a causa del malfunzionamento del riscaldamento e della scarsità di spazio nella cella. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che i disservizi temporanei del riscaldamento, in un clima mite, costituiscono un mero disagio e non una violazione della dignità umana. Inoltre, la richiesta di scomputare gli arredi sospesi dal calcolo dello spazio vitale è stata ritenuta generica e non provata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Freddo in cella: disagio e non trattamento inumano e degradante
Il Detenuto ha proposto ricorso per Cassazione contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza, che aveva respinto la sua richiesta di risarcimento per trattamento inumano e degradante. Il ricorrente lamentava il mancato funzionamento del riscaldamento nel carcere di Palermo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che i guasti temporanei al riscaldamento, uniti al clima mite della zona, costituiscono un mero disagio e non un vero e proprio trattamento inumano e degradante. Inoltre, il ricorso non contestava in modo specifico le motivazioni del Tribunale, limitandosi a richiamare sentenze europee senza collegarle al caso concreto. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reclamo condizioni detentive: risarcimento negato senza prove
Il Detenuto ha presentato un reclamo per ottenere un risarcimento a causa delle condizioni di carcerazione subite. Tuttavia, la domanda indicava solo i periodi e i luoghi di detenzione, senza descrivere le concrete sofferenze o violazioni subite. Il Magistrato di Sorveglianza ha dichiarato inammissibile la richiesta. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, stabilendo che per l'ammissibilità del Reclamo condizioni detentive non basta elencare dove e quando si è stati in cella, ma occorre descrivere dettagliatamente le specifiche carenze igieniche o di spazio subite. Di conseguenza, il ricorso del Detenuto è stato rigettato con condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Giudicato esecutivo e diritti dei detenuti: la svolta
Il Detenuto ha richiesto i rimedi risarcitori per condizioni di detenzione inumane. Il Tribunale di Sorveglianza ha dichiarato inammissibile la domanda, ritenendo che il precedente rigetto del 2019 creasse un giudicato esecutivo insuperabile, nonostante un successivo mutamento favorevole della giurisprudenza delle Sezioni Unite. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Detenuto, stabilendo che il giudicato esecutivo opera solo "rebus sic stantibus". Di conseguenza, un nuovo orientamento giurisprudenziale basato su principi costituzionali o europei costituisce un elemento di novità idoneo a superare la preclusione. La Corte ha annullato l'ordinanza con rinvio per un nuovo esame.
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Detenzione inumana o degradante: risarcimento anche se non continua
Il Tribunale di Sorveglianza aveva respinto la richiesta di risarcimento per detenzione inumana o degradante presentata da un detenuto, ritenendo che i periodi di carcerazione (2003-2009 e 2010-2012) non fossero continui a causa di un periodo di libertà intermedio. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del detenuto. I giudici di legittimità hanno stabilito che, in presenza di un unico decreto di cumulo per reati commessi prima dell'inizio della carcerazione, il rapporto esecutivo deve considerarsi unitario. Di conseguenza, la mancanza di continuità temporale tra i periodi di detenzione non impedisce la valutazione della domanda di risarcimento (sotto forma di riduzione della pena o indennizzo pecuniario), la cui competenza spetta sempre alla magistratura di sorveglianza se il soggetto è detenuto al momento della domanda. La decisione è stata annullata con rinvio.
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Ricorso personale per cassazione: il no della Corte al detenuto
Il Detenuto ha proposto un ricorso personale per cassazione contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza che gli negava i rimedi risarcitori per le condizioni di detenzione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La riforma del 2017 ha infatti eliminato la possibilità per i cittadini di presentare personalmente ricorsi davanti alla Suprema Corte. Questa regola si applica rigorosamente anche ai detenuti in carcere, senza alcuna eccezione per le difficoltà pratiche di comunicazione. Di conseguenza, il ricorso deve essere firmato esclusivamente da un avvocato abilitato. Il Detenuto perde la causa e deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Risarcimento per disumana carcerazione: no ai termini scaduti
Il Detenuto ha richiesto il risarcimento per disumana carcerazione per un periodo di detenzione già interamente scontato tra il 2012 e il 2017. Il Magistrato di Sorveglianza ha dichiarato inammissibile la domanda per tardività. Il Detenuto ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che la successiva emissione di un provvedimento di cumulo delle pene avesse riaperto i termini per presentare la richiesta. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. I giudici hanno chiarito che l'unificazione delle pene non riapre i termini per chiedere l'indennizzo per periodi di detenzione già conclusi sotto un diverso titolo esecutivo. Inoltre, per chi ha già finito di espiare la pena, la competenza spetta al Tribunale civile e non al Magistrato di Sorveglianza.
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Risarcimento per detenzione disumana: sì al ricalcolo della somma
Il Detenuto ha presentato reclamo lamentando condizioni igieniche inadeguate nella propria cella e richiedendo il risarcimento per detenzione disumana. Il Tribunale di Sorveglianza ha accolto parzialmente la richiesta, ma ha commesso un errore nel calcolo dei giorni di detenzione effettiva, non considerando che la pena era terminata prima dell'emissione del provvedimento. La Corte di Cassazione ha rigettato le lamentele generiche sulla mancanza della porta del bagno, in quanto non sollevate tempestivamente. Tuttavia, ha accolto il ricorso sul calcolo del risarcimento economico, annullando la decisione limitatamente alla quantificazione della somma e rinviando il caso al Tribunale di Sorveglianza per un nuovo conteggio preciso.
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Detenzione inumana e degradante: cella idonea, ricorso respinto
Il Detenuto ha proposto ricorso contro il rigetto della sua richiesta di risarcimento per detenzione inumana e degradante subita in cella. Lamentava una violazione dello spazio minimo vitale di tre metri quadrati. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il giudice del rinvio si è attenuto ai limiti fissati dalla precedente sentenza di annullamento, calcolando correttamente lo spazio disponibile (oltre cinque metri quadrati netti in cella singola). Le ulteriori contestazioni del ricorrente su altri periodi detentivi e la richiesta di una perizia tecnica sono state ritenute generiche e precluse. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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