Un'azienda dispone un trasferimento illegittimo del lavoratore subito dopo la sua assunzione, senza rispettare i tempi di preavviso contrattuali né dimostrare motivate ragioni d'urgenza. La dipendente rifiuta di trasferirsi nella nuova sede lontana, ma offre la propria disponibilità a lavorare nella sede originaria. L'azienda intima il licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata. La Corte di Cassazione respinge il ricorso dell'azienda, confermando l'illegittimità del licenziamento. Il rifiuto del dipendente di eseguire il trasferimento illegittimo del lavoratore è giustificato dall'eccezione di inadempimento in base alla buona fede, considerando il mancato preavviso e l'assenza di urgenti esigenze aziendali. L'azienda viene condannata al pagamento delle spese di giudizio.
Continua »