La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso a seguito della formale rinuncia all'impugnazione presentata dal difensore. L'atto di rinuncia ha interrotto l'esame nel merito di una contestata confisca. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 500,00 euro per la colpa ravvisata nella determinazione della causa di inammissibilità.
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