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Art. 35 Costituzione — Anno 2024

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Altri anni per Art. 35 Costituzione

Copertura finanziaria: i limiti del giudice d’appello
Una dipendente pubblica si vede negare una promozione ottenuta tramite selezione. La Corte d'Appello dichiara nulla la procedura per mancanza di copertura finanziaria, basandosi su documenti prodotti solo in secondo grado. La Cassazione annulla la decisione, chiarendo che, sebbene la mancanza di copertura finanziaria sia causa di nullità rilevabile d'ufficio, il giudice deve fondare la sua decisione solo su prove tempestivamente e ritualmente acquisite nel processo, rispettando le preclusioni processuali.
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Copertura finanziaria: la sua assenza annulla tutto
Un dipendente pubblico si vede negare una progressione di carriera vinta tramite selezione. L'ente pubblico eccepisce la nullità della procedura per mancanza di copertura finanziaria. La Corte di Cassazione conferma che l'assenza di fondi è un vizio insanabile, che determina la nullità dell'intera procedura e che può essere rilevato dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo, anche d'ufficio, purché i fatti a fondamento risultino già dagli atti di causa.
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Retribuzione dirigente medico: no a extra per orario
Una dirigente medico ha citato un'Azienda Sanitaria per differenze retributive, sostenendo che un errato calcolo delle ore di assenza la costringeva a lavorare di più. La Cassazione ha respinto la richiesta, affermando che la retribuzione dirigente medico è onnicomprensiva e mensile, non oraria. Non spetta un compenso aggiuntivo per le ore eccedenti, salvo un'azione per danno alla salute, non proposta nel caso di specie.
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Retribuzione onnicomprensiva: no extra per errore
Un dirigente medico ha lavorato ore in più a causa di un errato calcolo del suo debito orario da parte dell'Azienda Sanitaria. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 31989/2024, ha stabilito che, in base al principio di retribuzione onnicomprensiva, il medico non ha diritto a un compenso aggiuntivo per queste ore. La sua retribuzione è forfettaria e mensile, non oraria. La Corte ha chiarito che l'eventuale tutela per il lavoratore consiste in un'azione per il risarcimento del danno alla salute o al riposo, che però deve essere specificamente provato e non era stato oggetto della domanda iniziale.
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Debito orario medico: no a paga extra per errore ASL
Un dirigente medico ha citato in giudizio l'Azienda Sanitaria per un errore nel calcolo del debito orario giornaliero durante le assenze (ferie, malattia), che lo costringeva a lavorare ore supplementari per raggiungere il monte ore settimanale. Sebbene i tribunali di primo e secondo grado gli avessero dato ragione, condannando l'Azienda al pagamento delle differenze retributive, la Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione. In base al principio di onnicomprensività della retribuzione, il dirigente medico non ha diritto a un compenso aggiuntivo per le ore eccedenti, anche se derivanti da un errore del datore. La Corte ha chiarito che il medico avrebbe potuto agire per il risarcimento del danno alla salute o da stress, ma avrebbe dovuto allegare e provare un pregiudizio concreto, cosa non avvenuta nel caso di specie.
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