Tre comproprietari di autorimesse avevano intrapreso l'impugnazione delibera condominiale per contestare la ripartizione di spese straordinarie di asfaltatura deliberate senza il quorum necessario. Il Tribunale aveva rigettato la loro domanda d'ufficio, sostenendo che gli attori non avessero dimostrato di essere condomini. La Corte di Cassazione ha annullato la decisione, stabilendo che il giudice d'appello ha confuso la legittimazione ad agire con l'effettiva titolarità del diritto. La legittimazione dipende unicamente da quanto affermato nell'atto introduttivo, mentre l'effettiva qualifica di condomino emergeva dalla condotta dello stesso condominio, che aveva preteso il pagamento delle quote tramite domanda riconvenzionale, riconoscendo implicitamente la loro posizione. La causa torna quindi in sede di rinvio per l'esame del merito.
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