Un acquirente si aggiudicava un immobile e due garage tramite una vendita forzata. Successivamente, il decreto di trasferimento veniva rettificato poiché una porzione di garage non era stata originariamente pignorata, venendo così restituita al debitore. L'aggiudicatario agiva contro i creditori e il notaio delegato per ottenere il rimborso del prezzo pagato in eccesso, invocando la garanzia per evizione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che l'art. 2921 c.c. non è applicabile analogicamente ai casi di errore nel bando di vendita, trattandosi di una norma speciale non estensibile a vizi procedurali già regolati dall'art. 2922 c.c.
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