Un Ente Comunale colloca quattro persone con disabilità psichica in comunità alloggio protette e anticipa integralmente i costi di degenza. Successivamente, l'ente locale richiede all'Azienda Sanitaria Provinciale la quota di rimborso per le spese sociosanitarie erogate. L'autorità sanitaria rifiuta il pagamento, sostenendo che i ricoveri riguardino mera ospitalità residenziale e non cure mediche. Il Tribunale accoglie la domanda del Comune, accertando che i trattamenti uniscono assistenza e sanità, imponendo all'Azienda Sanitaria di coprire il trenta per cento dei costi. La Corte d'Appello e poi la Corte di Cassazione confermano la condanna. I giudici di legittimità dichiarano inammissibile il ricorso dell'azienda: l'appello non confutava la perizia medica e la giurisdizione appartiene a pieno titolo al giudice ordinario.
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