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Art. 34 Codice Penale — Anno 2022

Altri anni per Art. 34 Codice Penale

Risoluzione bancaria: niente risarcimento danni senza prove
Una fondazione azionista ha impugnato i provvedimenti di risoluzione di una banca in dissesto, chiedendo l'annullamento degli atti e il risarcimento danni per l'azzeramento delle proprie azioni. Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile la domanda di annullamento, poiché la banca era già stata liquidata e ceduta a un altro istituto, e ha rigettato la richiesta di risarcimento danni per mancata prova del pregiudizio subito. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno dichiarato inammissibile il ricorso della fondazione. La Corte ha chiarito che, quando una decisione si fonda su più ragioni autonome (come la mancata prova del danno), l'omessa contestazione di una di esse rende inammissibile l'impugnazione delle altre. Di conseguenza, la richiesta di risarcimento danni è stata definitivamente respinta.
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Procedura di risoluzione bancaria: azionisti senza risarcimento
A seguito del dissesto di un istituto di credito, la Banca d'Italia ha avviato la procedura di risoluzione bancaria, azzerando il valore delle azioni. La Fondazione azionista ha impugnato i provvedimenti chiedendone l'annullamento e il risarcimento dei danni. Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile la domanda di annullamento (perché la banca era ormai liquidata e incorporata in un altro gruppo) e infondata quella risarcitoria per mancanza di prova del danno. La Fondazione ha proposto ricorso in Cassazione. Le Sezioni Unite hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha chiarito che, quando una decisione si fonda su più ragioni autonome (come la mancata prova del danno), l'omessa contestazione di una di esse rende inutile l'impugnazione delle altre, confermando la perdita definitiva del diritto al risarcimento per l'azionista.
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Eccesso di potere giurisdizionale: il vizio di rito non basta
La seconda classificata in una gara d'appalto ha contestato l'aggiudicazione a un raggruppamento concorrente. Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso basandosi su una verificazione tecnica svolta senza preavviso alle parti, ritenendo però sanata la violazione del contraddittorio poiché le parti avevano comunque presentato osservazioni scritte. L'impresa aggiudicataria e la stazione appaltante hanno proposto ricorso in Cassazione denunciando un eccesso di potere giurisdizionale per stravolgimento delle regole processuali. Le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibili i ricorsi. La Corte ha chiarito che gli errori di procedura e la violazione del contraddittorio non costituiscono un eccesso di potere giurisdizionale, in quanto non superano i limiti esterni della giurisdizione del giudice speciale, ma riguardano solo la legittimità interna della decisione.
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