La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile avverso una condanna per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Il ricorso è stato respinto perché introduceva motivi nuovi, non sollevati in appello, riguardo al dolo e al vizio parziale di mente. Inoltre, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sull'eccessività della pena, giudicandola congrua alla gravità dei fatti, pur in presenza di attenuanti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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