La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un tifoso destinatario di un DASPO con obbligo di firma. La sentenza chiarisce che, nel procedimento di convalida, è onere della difesa attivarsi concretamente per visionare gli atti, non essendo sufficiente una semplice richiesta via email. Inoltre, la valutazione della pericolosità può fondarsi anche su precedenti penali estinti e su misure di prevenzione passate, se la loro revoca non è pienamente documentata. Il ricorso è stato respinto per infondatezza di entrambi i motivi.
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