L'Imputato viene condannato in secondo grado dopo un processo celebrato in sua assenza. La citazione a giudizio è stata notificata tramite posta elettronica certificata al difensore d'ufficio, luogo dove l'indagato aveva inizialmente stabilito domicilio. Successivamente, nel presentare l'atto di appello, L'Imputato aveva indicato la propria residenza come nuova sede di recapito. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso della difesa. La Corte stabilisce che l'elezione di domicilio presso difensore d'ufficio non basta a garantire la conoscenza del processo, salvo prova di un contatto effettivo tra legale e assistito. Poiché la notifica è avvenuta presso un luogo non più valido, la Cassazione annulla la sentenza d'appello e ordina un nuovo processo.
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