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Art. 336 Codice Penale — Anno 2026

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Altri anni per Art. 336 Codice Penale

Fuga e minacce: confermata la resistenza a pubblico ufficiale
Un automobilista ha tentato di sottrarsi al controllo delle forze dell'ordine ingaggiando una fuga pericolosa. Durante l'inseguimento, il conducente ha compiuto manovre azzardate che hanno messo a repentaglio l'incolumità pubblica e ha rivolto espressioni gravemente minatorie agli agenti per impedire l'atto d'ufficio. I giudici di merito hanno condannato l'imputato per i reati di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, negando l'attenuante della particolare tenuità del fatto. L'uomo ha proposto ricorso per cassazione sostenendo l'esistenza di una mera resistenza passiva. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il collegio ha stabilito che la fuga pericolosa e le minacce concrete integrano pienamente la resistenza attiva, escludendo ogni forma di tenuità e condannando il ricorrente alle spese e a una sanzione pecuniaria.
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Determinazione della pena: minimo edittale e rigore
Un imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la condanna a quattro mesi di reclusione per violenza a pubblico ufficiale. Il ricorrente lamentava la carenza di motivazione circa la determinazione della pena e la mancata applicazione del minimo assoluto previsto dalla legge. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che, quando la sanzione finale è fissata in misura molto vicina al minimo edittale anche grazie alla concessione delle attenuanti generiche, l'onere di motivazione si attenua fortemente. Il giudice di merito ha valutato correttamente il luogo pubblico e le modalità dell'aggressione. Il condannato deve pagare le spese e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Minaccia a pubblico ufficiale: carcere e pretese illecite
Un detenuto ha intimato a un agente penitenziario di aprire la cella fuori dagli orari consentiti, minacciando di colpirlo con violenza in caso di rifiuto. Il giudice di primo grado ha assolto l'imputato, ritenendo la frase penalmente irrilevante e priva di reale capacità coercitiva. La Procura ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, contestando l'errata applicazione della legge. I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso, stabilendo che la minaccia a pubblico ufficiale si configura quando l'intimidazione è idonea a limitare la libertà di scelta del pubblico ufficiale per fargli compiere un atto contrario ai suoi doveri. La sentenza assolutoria è stata quindi annullata con rinvio a un nuovo giudice.
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Violenza o minaccia a pubblico ufficiale: carcere e cure negate
Un detenuto all'interno di un istituto penitenziario ha rivolto gravi minacce all'infermiera mentre la donna tentava di prestargli cure mediche. La difesa ha chiesto di considerare l'episodio come una semplice minaccia ordinaria verso un privato cittadino. La Corte di Cassazione ha rigettato la tesi difensiva confermando la condanna per il delitto di violenza o minaccia a pubblico ufficiale. I giudici hanno chiarito che il personale sanitario in carcere svolge una funzione pubblica a tutela della salute. L'aggressione verbale finalizzata a ostacolare l'attività sanitaria configura un reato contro la pubblica amministrazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato l'imputato al pagamento delle spese legali e di una somma alla cassa delle ammende.
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Violenza o minaccia a pubblico ufficiale e ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a carico de L'Imputato per il reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale. Il soggetto aveva presentato ricorso contestando l'elemento psicologico del fatto e l'aggravamento della pena dovuto alla recidiva qualificata. I giudici supremi hanno dichiarato il ricorso inammissibile poiché privo di censure critiche concrete e meramente riproduttivo delle tesi già respinte dalla Corte di Appello. Di conseguenza, L'Imputato ha visto confermata la condanna penale e dovrà versare tremila euro alla Cassa delle ammende oltre al pagamento delle spese.
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Oltraggio a pubblico ufficiale: reato anche per i terzi
Un detenuto ha rivolto insulti e minacce a un agente di polizia penitenziaria durante la somministrazione delle terapie mediche in carcere, dopo che il pubblico ufficiale aveva invitato i presenti ad abbassare la voce. Il Tribunale aveva assolto l'imputato sostenendo che l'attività dell'agente non riguardasse direttamente il recluso. La Corte di Cassazione ha chiarito che il reato di oltraggio a pubblico ufficiale scatta anche quando le offese provengono da un soggetto non direttamente destinatario dell'atto d'ufficio. È sufficiente che le ingiurie colpiscano l'onore del pubblico ufficiale in servizio e avvengano davanti a terzi. I giudici hanno annullato l'assoluzione per l'oltraggio, confermando l'esclusione della minaccia per costringere a un atto d'ufficio.
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Pene sostitutive di pene detentive brevi: ricorso inammissibile
Un uomo minaccia le forze dell'ordine per impedire loro di proteggere una donna vittima di violenza. I giudici di merito lo condannano per la condotta illecita accertata. L'imputato presenta ricorso per Cassazione, riproponendo questioni di fatto già respinte e chiedendo l'applicazione delle pene sostitutive di pene detentive brevi. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. I giudici spiegano che la richiesta di pene sostitutive necessita di un motivo specifico nell'atto di appello originario o nei motivi nuovi. L'uomo perde il ricorso e subisce la condanna al pagamento delle spese legali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Violenza a pubblico agente e particolare tenuità del fatto
Un cittadino ha aggredito un pubblico agente ed è stato condannato nei primi due gradi di giudizio. L'imputato ha presentato ricorso in Cassazione contestando la valutazione delle prove e invocando il beneficio della particolare tenuità del fatto per evitare la condanna. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. I giudici hanno chiarito che non è possibile richiedere alla Cassazione una nuova valutazione dei fatti storici già accertati. Inoltre, la Corte ha confermato il diniego della particolare tenuità del fatto, poiché l'uso della violenza fisica contro un rappresentante delle forze dell'ordine denota un'apprezzabile gravità della condotta. Il ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese di lite e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale: lite o reato penale
Un cittadino ha contestato la condanna penale per oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale inflitta nei gradi precedenti di giudizio. L'uomo aveva aggredito verbalmente con ingiurie e minacce un maresciallo per ostacolare un normale controllo sul territorio. La difesa sosteneva l'esistenza di un semplice contrasto privato nato da passati accertamenti. I giudici della Corte di Cassazione hanno respinto questa tesi e hanno dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato. Le prove testimoniali e i verbali di servizio dimostrano in modo inequivocabile che le offese e le intimidazioni miravano a bloccare l'attività d'ufficio del militare. La Suprema Corte ha confermato la condanna definitiva dell'imputato, imponendogli anche il pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Oltraggio a pubblico ufficiale: ricorso vago e condanna definitiva
La Corte d'Appello confermava la condanna di un imputato per i reati di violenza o minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale, negando la concessione delle circostanze attenuanti generiche. L'imputato proponeva ricorso per cassazione lamentando vizi di motivazione sull'accertamento della responsabilità penale e sulla mancata riduzione di pena. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta genericità dei motivi, poiché la difesa non ha contestato in modo specifico la logica e coerente ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. L'imputato perde definitivamente la causa ed è condannato al pagamento delle spese legali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Errore nel capo di imputazione: la data errata salva la condanna
La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un cittadino condannato per violenza o minaccia a pubblico ufficiale. Il condannato ha contestato un errore nel capo di imputazione, rilevando che i fatti si erano svolti nel 2018 e non nel 2019 come indicato nel decreto di accusa. La difesa ha sostenuto che questo errore avesse leso il diritto di difendersi pienamente. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. L'interessato non aveva sollevato la questione durante il precedente giudizio di appello. I giudici hanno inoltre stabilito che una semplice svista materiale sulla data dell'episodio non impedisce all'imputato di comprendere le accuse e difendersi. L'imputato perde la causa e deve pagare le spese processuali insieme a una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Notifica all’imputato detenuto: la presenza in aula sana il vizio
La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un uomo condannato in appello per i reati di oltraggio e resistenza. L'imputato ha presentato ricorso sostenendo il vizio processuale della citazione in giudizio. La notifica era stata recapitata al difensore di fiducia precedentemente nominato invece che al carcere in cui l'uomo si trovava recluso. I giudici supremi hanno respinto l'impugnazione. La partecipazione spontanea all'udienza, senza alcuna contestazione immediata da parte del difensore, sana l'irregolarità della notifica all'imputato detenuto. Inoltre, la Corte ha respinto la richiesta di rimborso delle spese avanzata dalla parte civile, poiché depositata fuori tempo massimo e priva di argomentazioni utili alla decisione.
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Violenza o minaccia a pubblico ufficiale: ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso di un imputato condannato per il reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale. Il ricorrente contestava l'esistenza del reato, sostenendo la propria innocenza senza però confrontarsi criticamente con la decisione emessa dalla Corte di Appello. I giudici di legittimità hanno rilevato la totale genericità delle contestazioni difensive, prive di precisi riferimenti agli argomenti giuridici e alle prove valutate nel giudizio precedente. La Suprema Corte ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso, confermando in via definitiva la responsabilità penale e condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e al versamento di una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Controllo di polizia e resistenza a pubblico ufficiale: la condanna
La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un cittadino condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale a seguito di una condotta aggressiva e minacciosa tenuta contro le forze dell'ordine durante un controllo di routine. L'imputato contestava la sussistenza dell'intenzione criminosa, sostenendo l'assenza del dolo specifico. I Supremi Giudici hanno confermato la decisione dei gradi precedenti. Chiunque usa violenza o minaccia durante le operazioni di accertamento di pubblici ufficiali manifesta chiaramente la volontà di opporsi all'atto del loro ufficio. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando l'imputato alle spese legali e a una sanzione pecuniaria.
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Ricorso contro patteggiamento: limiti legali e inammissibilità
L'Imputato aveva concordato l'applicazione della pena con il Pubblico Ministero per il reato di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale. Successivamente, la difesa ha presentato un ricorso contro patteggiamento dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando la mancata valutazione del proscioglimento immediato. I Giudici Supremi hanno dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione perché formulata in modo generico e al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge. A causa dell'accordo liberamente stipulato, la contestazione successiva incontra limiti severi. La Corte ha quindi confermato la condanna concordata e ha imposto all'Imputato il pagamento delle spese processuali, oltre a una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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Minaccia a pubblico ufficiale: l’intimidazione al giudice
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna penale nei confronti di un imputato che ha commesso il reato di minaccia a pubblico ufficiale durante diverse udienze giudiziarie. L'uomo ha rivolto pesanti pressioni e intimidazioni al magistrato e al cancelliere, minacciando segnalazioni disciplinari per costringere il giudice ad accogliere le proprie richieste difensive. Il comportamento aggressivo ha causato un malore al magistrato in aula. I giudici di legittimità hanno respinto le doglianze dell'imputato dichiarando il ricorso inammissibile, poiché basato su motivi generici che non hanno scalfito la ricostruzione dei fatti accertata nei gradi precedenti, condannandolo anche a una sanzione pecuniaria.
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Violenza o minaccia a pubblico ufficiale: lo sfogo non evita la condanna
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato per il reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale. La difesa sosteneva che la condotta dell'imputato costituisse una semplice espressione di frustrazione e disappunto, priva di reale valenza intimidatoria. La Suprema Corte ha tuttavia stabilito che il ricorso mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti, operazione preclusa nel giudizio di legittimità. Inoltre, i motivi di ricorso sono stati ritenuti aspecifici, in quanto riproducevano le medesime contestazioni già respinte dalla Corte d'Appello con motivazione logica e coerente. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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Stalking e minacce: escluso il disegno criminoso unitario
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto che chiedeva il riconoscimento del reato continuato in fase esecutiva. Il Condannato aveva commesso tre reati distinti: minaccia a un medico nel 2018, stalking verso una donna dal 2018 e stalking verso il proprio avvocato nel 2023. Il Giudice dell'esecuzione ha escluso il disegno criminoso unitario, evidenziando che i fatti derivavano da impulsi occasionali e separati nel tempo, non da una pianificazione iniziale. La Cassazione ha confermato questa decisione, ribadendo che spetta al condannato dimostrare gli elementi sintomatici di una programmazione preventiva. Di conseguenza, il ricorrente perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Daspo urbano violato: la Cassazione conferma la condanna
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 9 mesi e 15 giorni di reclusione per un uomo accusato di violenza contro un addetto ai trasporti e di ripetute violazioni del Daspo urbano (il divieto di accesso alle aree della Stazione Centrale di Milano). La difesa sosteneva l'illegittimità del provvedimento del Questore, invocando i limiti fissati dalla Corte Costituzionale. Tuttavia, i giudici di legittimità hanno ritenuto il divieto pienamente valido. Il soggetto, infatti, presentava numerosi precedenti penali (rapina, furto, spaccio) e condotte moleste concrete, elementi che giustificavano un reale pericolo per la sicurezza pubblica. L'appello è stato quindi rigettato, confermando la colpevolezza dell'imputato.
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Ricorso per Cassazione personale: il rischio del fai da te
Il ricorrente ha presentato personalmente un ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva rideterminato la sua pena per i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso personale, ribadendo che l'imputato non può redigere e presentare autonomamente l'atto di impugnazione davanti alla Cassazione. Per questa ragione, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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