Un promotore ha convinto alcune persone a iscriversi a un corso di formazione assicurando falsamente il valore legale del titolo. Le vittime hanno pagato a rate e scoperto l'inganno solo dopo una verifica ufficiale. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del promotore, confermando la condanna. La Corte ha chiarito che, in caso di truffa a consumazione prolungata, il termine di prescrizione non decorre dal momento in cui l'intermediario incassa la provvigione, ma dall'ultimo pagamento effettuato dalle vittime. Inoltre, il termine per presentare la querela inizia a correre solo quando la vittima acquisisce una certezza oggettiva dell'inganno, e non dal momento del mero sospetto.
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