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Art. 33 Costituzione — Sezione Lavoro Civile

Altri anni per Art. 33 Costituzione

Servizio preruolo in scuole paritarie: niente scatti e mobilità
Un docente a tempo indeterminato chiedeva il riconoscimento degli anni di insegnamento svolti negli istituti paritari prima dell'assunzione a tempo indeterminato. Il docente pretendeva l'attribuzione del medesimo punteggio valido per le scuole statali sia nella mobilità sia nella ricostruzione di carriera. Il Ministero dell'Istruzione si opponeva a tale equiparazione. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto integrale della domanda del docente. I giudici hanno stabilito che il servizio preruolo in scuole paritarie non è assimilabile al servizio statale ai fini dell'anzianità stipendiale o dei trasferimenti, escludendo qualsiasi discriminazione e confermando la piena legittimità delle norme vigenti.
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Sanzione disciplinare: i limiti del docente
La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità di una sanzione disciplinare irrogata a una docente per aver tenuto un comportamento irriguardoso durante uno scrutinio scolastico. La ricorrente contestava la violazione del principio di immutabilità dell'addebito e della libertà di insegnamento. La Suprema Corte ha stabilito che la sanzione disciplinare è valida se il nucleo dei fatti resta lo stesso, anche se precisato in sede istruttoria, e che la libertà di insegnamento non giustifica condotte contrarie ai doveri di correttezza e rispetto verso i colleghi.
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Servizio pre-ruolo: non vale nelle scuole paritarie
La Corte di Cassazione ha stabilito che il servizio pre-ruolo prestato da un docente presso scuole paritarie non può essere riconosciuto ai fini della mobilità e della ricostruzione di carriera nella scuola statale. La Corte ha rigettato il ricorso di una docente che chiedeva il trasferimento, sottolineando la non omogeneità dello status giuridico ed economico tra personale della scuola statale e paritaria. È stata inoltre confermata la legittimità delle complesse procedure di mobilità introdotte dalla L. 107/2015.
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Inserimento GAE: titolo estero e graduatorie chiuse
Una docente con abilitazione all'insegnamento ottenuta in un altro Stato UE ha richiesto l'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) italiane. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che la chiusura normativa delle GAE si applica a tutti, senza eccezioni per i titoli esteri. La decisione sottolinea che ammettere la docente creerebbe una discriminazione inversa nei confronti dei cittadini italiani. Il fattore decisivo è stata la presentazione della domanda dopo la chiusura delle graduatorie, non la validità del titolo estero.
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Libertà di insegnamento: i limiti secondo la Cassazione
Una docente, richiamata da un incarico all'estero per presunta incapacità didattica, ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo che il provvedimento fosse illegittimo e violasse la sua libertà di insegnamento. La Corte Suprema ha respinto il ricorso, affermando che la libertà di insegnamento non è un diritto assoluto, ma è subordinato al diritto allo studio degli alunni e non può giustificare una manifesta inadeguatezza professionale.
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Restituzione stipendio: la P.A. può chiedere i soldi?
La Corte di Cassazione ha confermato l'obbligo per alcuni dipendenti comunali alla restituzione dello stipendio accessorio percepito sulla base di contratti decentrati nulli. La sentenza chiarisce che la P.A. deve recuperare le somme pagate senza titolo, anche se il dipendente era in buona fede, poiché il principio di legalità prevale sul legittimo affidamento.
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Congedo straordinario dottorato: i limiti e le sanzioni
Un dipendente pubblico è stato sanzionato per essersi assentato oltre la durata del congedo straordinario per dottorato. La Cassazione ha confermato la sanzione, chiarendo che la precedente tolleranza del datore di lavoro per una situazione simile non crea un legittimo affidamento per il futuro. La decisione stabilisce che ogni caso va valutato singolarmente, specialmente riguardo ai tempi di reazione dell'amministrazione. Il ricorso del lavoratore è stato respinto, confermando la legittimità della sanzione e del recupero degli stipendi indebitamente percepiti.
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