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Art. 33 Costituzione — Anno 2022

Altri anni per Art. 33 Costituzione

Scuola paritaria e ricostruzione della carriera: no allo stipendio
Un gruppo di docenti della scuola pubblica ha chiesto il riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto negli istituti privati paritari ai fini dell'inquadramento stipendiale. Il Ministero dell'Istruzione ha negato il computo di tali periodi. I giudici di merito hanno respinto la domanda degli insegnanti. La Suprema Corte ha confermato il divieto di conteggio di tali annualità per la ricostruzione della carriera economica. Il personale delle scuole paritarie ha infatti uno status giuridico non omogeneo rispetto ai colleghi statali. La legge limita la valorizzazione di tale servizio solo all'inserimento nelle graduatorie. Nessuna violazione dei principi di eguaglianza o del diritto dell'Unione Europea sussiste in questa disciplina. I docenti hanno perso definitivamente il ricorso e devono sostenere le spese di giudizio.
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Ricostruzione della carriera: no al servizio nelle paritarie
Un gruppo di docenti della scuola pubblica ha chiesto che, ai fini della ricostruzione della carriera, venisse valutato anche il servizio preruolo svolto presso le scuole paritarie. La Corte d'Appello ha respinto la domanda e i docenti hanno fatto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha rigettato i ricorsi, confermando che il servizio nelle scuole paritarie non è equiparabile a quello nelle scuole statali o pareggiate ai fini dell'inquadramento e del trattamento economico. La differenza di status giuridico e l'assenza di una norma di legge specifica escludono tale riconoscimento. Di conseguenza, il Ministero dell'Istruzione vince la causa e i docenti non ottengono il ricalcolo dell'anzianità, con compensazione delle spese di giudizio.
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