Un dipendente pubblico, nominato in una commissione di collaudo per opere di urbanizzazione, ha richiesto un pagamento extra per l'incarico. I fondi provenivano da un'impresa privata ma erano gestiti dall'Ente Pubblico. L'Amministrazione ha negato il pagamento, appellandosi al principio di onnicomprensività della retribuzione. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, stabilendo che non è dovuto alcun compenso aggiuntivo al dipendente pubblico per attività rientranti nei fini istituzionali dell'ente, anche se finanziate da terzi. Il ricorso del lavoratore è stato dichiarato inammissibile, consolidando la sua sconfitta.
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