Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 35630 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 35630 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 20/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 4123-2021 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE ‘AVV_NOTAIO , che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in Roma, alla INDIRIZZO;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 1631/2020 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma, depositata il 31/07/2020 R.G.N. 1419/2019;
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 22/11/2023
CC
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che :
la Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da NOME, dipendente del RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva respinto la domanda intesa ad ottenere la ricoRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa carriera a fini giuridici ed economici a seguito di immissione in ruolo per effetto del riconoscimento dei servizi svolti in precedenza in virtù di vari contratti a tempo determinato;
per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha ritenuto l’appello tardivamente proposto in quanto, avuto riguardo alla data di pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata -attestata al 13 novembre 2018 -il ricorso era stato depositato presso la cancelleria il 14 maggio 2018, quindi oltre il termine semestrale applicabile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 327 cod. proc. civ., termine che, computato ex art. 155, cpv., cod. proc. civ. scadeva lunedì 13 maggio 2018;
avverso tale pronuncia NOME ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo;
il RAGIONE_SOCIALE non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini RAGIONE_SOCIALE‘eventuale partecipazione all’udienza di discussione, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva;
depositata proposta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione RAGIONE_SOCIALE‘adunanza in camera di consiglio per la data del 21 giugno 2022 , previo deposito di memoria RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente, il Collegio ha disposto l’acquisizione RAGIONE_SOCIALEa certificazione di cancelleria attestante le modalità di deposito del ricorso in appello, la data di deposito e l’eventuale differente data di accettazione RAGIONE_SOCIALE‘atto da parte RAGIONE_SOCIALEa cancelleria, non risultando al l’uopo idoneo il deposito RAGIONE_SOCIALEa stampa RAGIONE_SOCIALEa ‘schermata’ eseguito da parte ricorrente senza alcun crisma di autenticità;
in data 18 ottobre 2022 è pervenuta la richiesta certificazione;
fissata nuovamente l’adunanza in camera di consiglio , la trattazione RAGIONE_SOCIALEa causa è stata differita per mancata comunicata del decreto di fissazione alle parti;
la trattazione RAGIONE_SOCIALEa causa è stata quindi fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, cod. proc. civ.
Considerato che :
con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 324 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 327 cod. proc. civ., nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 16 -bis , comma 7, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con modif. dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., ed omesso esame di fatti decisivi per il giudizio in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.,
nonché la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello erroneamente dichiarato inammissibile l’appello per tardività, atteso che il ricorso era stato depositato telematicamente in data 13 maggio 2019, come risultante dalla stampa RAGIONE_SOCIALEa schermata relativa alla consultazione da remoto del fascicolo telematico -prodotta in allegato -mentre non influiva sulla tempestività RAGIONE_SOCIALE‘atto il fatto che l’ufficio giudiziario di destinazione avesse proce duto all’accettazione del medesimo atto solo il giorno successivo al deposito, vale a dire il 14 maggio;
il ricorso è fondato, posto che dalla certificazione acquisita dalla Corte d’appello di Roma risulta che «il ricorso recante Rg. 1419/2019 tra le parti NOME/RAGIONE_SOCIALE è stato iscritto in data 14/5/2019 pur essendo stato ritualmente depositato in data 13/05/2019»;
ne consegue che l’appello risultava ritualmente e tempestivamente depositato il giorno di scadenza, posto che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 16 -bis , comma 7, del d.l. n. 179 del 2012, cit., applicabile ratione temporis , «Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del RAGIONE_SOCIALE.». Proprio in virtù del chiaro disposto normativo, ai fini RAGIONE_SOCIALEa tempestività del deposito occorre considerare il momento in cui viene stata generata la ricevuta di avvenuta consegna, risultando invece irrilevante il momento -successivo –RAGIONE_SOCIALEa ricevuta RAGIONE_SOCIALE‘esito dei
contro
lli automatici ovvero RAGIONE_SOCIALEa iscrizione a ruolo da parte del cancelliere ovvero (in tal senso Cass., Sez. 2, 3 maggio 2019, n.11726, Sez. 1, 27 giugno 2019, n.17328, nonché, in senso conforme, Cass. Sez. 6 – 1, 15 settembre 2020, n. 19163, Cass., Sez. 2, 17 settembre 2020, n. 19335, Cass. Sez. 1, 24 settembre 2019, n. 23769, Cass. Sez. 3, 9 ottobre 2020, n. 21931, Cass. Sez. L, 11 maggio 2021, n. 12422);
4. in via conclusiva, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, che procederà anche al