Una società impugna un avviso di accertamento per operazioni inesistenti. Nel presentare ricorso in Cassazione, commette un errore fatale: la notifica del ricorso al soggetto sbagliato. L'atto viene inviato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione anziché all'Agenzia delle Entrate, che era la reale controparte. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Secondo i giudici, notificare un soggetto giuridico diverso, anche se con un nome simile, è un errore che non può essere sanato. La costituzione spontanea dell'Agenzia delle Entrate non è sufficiente a rimediare, perché il termine per l'impugnazione era già scaduto. Vince l'Agenzia delle Entrate, e la sentenza precedente diventa definitiva.
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