Un'azienda sanitaria pubblica ha richiesto il rimborso delle imposte versate in eccedenza per gli anni dal 2001 al 2004, invocando un'aliquota agevolata. L'Agenzia delle Entrate ha rifiutato la richiesta, eccependo la decadenza del termine di quattro anni per i primi pagamenti effettuati. L'azienda sosteneva che l'ultimo versamento integrativo, eseguito tramite ravvedimento operoso, avesse riaperto i termini per l'intero importo. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'amministrazione finanziaria. I giudici hanno stabilito che il termine per richiedere il rimborso decorre autonomamente per ogni singolo versamento. Di conseguenza, il contribuente perde il diritto al rimborso per le rate pagate oltre quattro anni prima della domanda, poiché non è consentito imputare l'intera eccedenza solo all'ultimo pagamento utile.
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