La Procura della Repubblica si opponeva al decreto di liquidazione del compenso di un avvocato per un'attività di patrocinio a spese dello Stato. L'opposizione, però, veniva presentata circa due anni dopo l'emissione del provvedimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo un principio fondamentale: anche in assenza di una comunicazione o notifica formale, un provvedimento non può essere impugnato all'infinito. Si applica infatti il cosiddetto termine lungo d'impugnazione di sei mesi dalla data di pubblicazione della decisione. Superata questa scadenza, ogni contestazione è tardiva e inefficace, garantendo così la certezza del diritto.
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