L'imputato, condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione in atti giudiziari, ha proposto istanza di revisione. La difesa ha presentato come prova nuova una diversa perizia tecnica su un'intercettazione registrata in carcere. Secondo il ricorrente, il nuovo testo dimostrava la sua estraneità all'accordo corruttivo con il magistrato del tribunale feriale. I giudici territoriali hanno dichiarato la richiesta inammissibile. La Corte di Cassazione ha confermato tale decisione e ha respinto il ricorso. La nuova trascrizione non possiede un significato univoco e contrasta nettamente con l'intero compendio probatorio già accertato, che conferma il ruolo attivo dell'intermediario.
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