La Corte di Cassazione ha annullato una sentenza di patteggiamento per il reato di peculato a carico degli amministratori di un'associazione. La decisione si fonda sulla violazione dell'art. 444, comma 1-ter, c.p.p., che impone come condizione di ammissibilità per il rito la preventiva e integrale restituzione del profitto del reato. La Corte ha chiarito che la confisca, anche se disposta dal giudice, non può sostituire la necessaria restituzione profitto reato, in quanto i due istituti hanno finalità e natura giuridica diverse.
Continua »