Un imprenditore ha creato crediti fiscali fittizi per oltre novecentomila euro dichiarando lavori edili mai eseguiti, cedendoli poi a terzi. Il giudice per le indagini preliminari aveva ordinato il sequestro dei suoi beni, ma il Tribunale del riesame ha revocato il blocco ritenendo il fatto solo tentato in assenza di compensazione. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno accolto il ricorso del pubblico ministero, confermando la configurabilità della truffa aggravata Superbonus. Il reato si consuma nel momento esatto in cui il cessionario accetta il credito fittizio sulla piattaforma telematica dell'amministrazione finanziaria, rendendolo spendibile. In quel momento si perfeziona il danno per l'erario e l'ingiusto profitto per il responsabile. L'ordinanza di revoca è stata annullata e la posizione patrimoniale torna sotto vincolo cautelare.
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