Un istituto di credito ha richiesto l'ammissione al passivo della liquidazione giudiziale di una società per un credito derivante da un prestito Covid garantito dallo Stato. Il Tribunale ha respinto la domanda accertando la nullità del finanziamento bancario. La banca aveva infatti concesso il prestito a una società già palesemente insolvente al solo scopo di azzerare un proprio credito precedente, trasferendo il rischio di insolvenza sullo Stato. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte ha chiarito che la violazione delle regole bancarie di sana gestione, se unita alla violazione di norme penali come la bancarotta semplice, determina la nullità del contratto. La banca perde così il diritto di recuperare il credito nella procedura concorsuale e deve pagare le spese legali.
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