Un individuo è stato condannato per il Reato di Truffa (Art. 640 c.p.) e falsità ideologica (Art. 483 c.p.) per aver usato un documento d'identità falso per ottenere un permesso di transito e sosta in una zona a traffico limitato. L'imputato ha proposto ricorso, sostenendo che il fatto dovesse essere riqualificato come illecito amministrativo (Art. 316ter c.p.) e contestando l'applicazione della recidiva. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che l'azione costituiva un "artificio" tipico del Reato di Truffa e ha confermato la legittimità della recidiva, condannando l'imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende.
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