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Art. 316 Codice Penale — Anno 2026

Altri anni per Art. 316 Codice Penale

Appropriazione indebita e bonifico per errore
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio una condanna per appropriazione indebita riguardante un soggetto che aveva trattenuto somme ricevute tramite un bonifico bancario effettuato per errore. La Corte ha stabilito che, mancando un vincolo di destinazione specifico impresso dal proprietario, il fatto non integra il reato di cui all'art. 646 c.p., ma rientra nella fattispecie di appropriazione di cose avute per errore ex art. 647 c.p., condotta oggi depenalizzata e rilevante solo in sede civile.
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Appropriazione indebita errore: bonifico e reato
La Corte di Cassazione ha stabilito che trattenere e utilizzare una somma di denaro ricevuta per un bonifico errato non costituisce il reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.). Tale condotta rientrava nella fattispecie, oggi depenalizzata, dell'art. 647 c.p. (appropriazione di cose avute per errore). Di conseguenza, è stato annullato il sequestro preventivo disposto su una somma milionaria, poiché venendo a mancare il reato presupposto, cade anche l'accusa di autoriciclaggio. L'analisi sull'appropriazione indebita per errore diventa quindi cruciale.
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